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Vieste, il commissario prefettizio adotta il nuovo regolamento per il pascolo

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Altro importante provvedimento del commissario prefettizio del Comune di Vieste, dott. Sergio Mazzia. In data 24 maggio, infatti, il rappresentante del governo ha adottato, con i poteri del consiglio comunale, il nuovo “Regolamento per l’attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D Legge 3267/1923” con il quale si disciplina, fra l’altro, l’attività pascoliva nelle aree naturali protette e S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione, nelle quali rientrano in massima parte i terreni comunali del demanio civico da concedere a fida pascolo.
A dire il vero, un regolamento simile era stato adottato dal decaduto consiglio comunale con delibera n. 45 del 22 dicembre 2015, ma la sezione foreste della Regione Puglia non ha ritenuto di poterlo approvare perché “non conforme alle norme contenute nel regolamento regionale n. 5/2015”. Per cui, a seguito di incontri con funzionari regionali, si è convenuto di revocare quel regolamento e adottarne altro, rispondente alle normative e conforme alle indicazioni del servizio foreste della Regione Puglia. Cosa che, con la delibera n. 7 in data di 24 maggio, ha fatto il commissario Mazzia, il quale oltre ad adottare il nuovo regolamento, ha indicato, su parere del dirigente del settore, le particelle di terreno comunale su cui si potrà effettuare l’attività pascoliva.

Il regolamento, tra le altre cose, prevede che, ad esempio, il pascolo nel bosco è consentito purché non se ne comprometta la conservazione e la rinnovazione. Nelle fustaie e cedui coetanei e sul soprassuolo boschivo del territorio comunale l’esercizio del pascolo è consentito: al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 1,5; al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 3; ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre; ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre. Inoltre, il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l’esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2 del presente articolo, in funzione dell’andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.
Invece, l’esercizio del pascolo sui terreni pascolivi (pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) é autorizzato: ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre; ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre. Per ciò che attiene ill pascolo vagante o brado degli animali, questo può esercitarsi solo sui terreni condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purché recintati a mezzo chiudende preventivamente autorizzate dagli enti competenti. Resta ferma la facoltà da parte del comune di autorizzare l’esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti in funzione dell’andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

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