Lo stesso ha apportato sostanziali modifiche nelle attività di prevenzione, contenimento e riduzione dei rischi per la salute pubblica con particolare riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale.
Il Decreto introduce nuovi obblighi a carico delle famiglie e precisi adempimenti per le scuole.
Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dieci, mentre le vaccinazioni fortemente raccomandate passano da zero a quattro.
In particolare, saranno obbligatorie le seguenti vaccinazioni:
• anti-poliomelitica;
• anti-difterica;
• anti-tetanica;
• anti-epatitica B;
• anti-pertossica;
• anti-Haemophilusinfluenzaetipo B;
• anti-morbillosa;
• anti-rosolia;
• anti-parotite;
• anti-varicella.
Le dieci vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre per i minori da 6 a 16 anni c’è solo l’obbligo di vaccinazione con sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.
Per l’iscrizione a scuola è necessario presentare alternativamente:
• idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
• idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale
• idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino
• copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale
Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto.
La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.
Per l’anno scolastico 2017/2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie:
• entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia ed entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo può essere presentata, per l’avvenuta vaccinazione, la relativa documentazione oppure un’autocertificazione; per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL;
• entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:
• i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia
• da 6 a 16 anni possono accedere a scuola.
In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; l’ASL contatta i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo.
La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento.
I genitori della scuola dell’Infanzia (interessati alla scadenza del 10 settembre 2017) saranno contattati ed informati sui nuovi obblighi, telefonicamente, da questa Istituzione scolastica a partire da mercoledì 16 agosto 2017.
Sul sito della Direzione didattica (www.direzionedidatticavieste.gov.it) è pubblicata la circolare completa con in allegato “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445).
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