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Vieste – Accertamemti Imu e Tari, il Comune dispone sospensiva per sessanta giorni

Il provvedimento consente al contribuente di attendere l'esito dell'autotutela senza che decorrano i termini per poter proporre eventuale ricorso

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IMU

Al fine di smaltire le numerose istanze di autotutela relative agli accertamenti IMU 2012 e Tari 2013/15/16 presentate al Comune di Vieste, con apposita delibera (n. 14 del 23 gennaio 2018) é stato formulato atto di indirizzo all’ufficio tributi di sospendere l’efficacia esecutiva degli avvisi, per ulteriori 60 giorni.
“Questo provvedimento – evidenzia il sindaco, Giuseppe Nobiletti – consente al contribuente di attendere l’esito dell’autotutela senza che decorrano i termini per poter proporre eventuale ricorso e dà il tempo necessario all’ufficio tributi di rispondere a tutte le istanze presentate”.
Di seguito il testo integrale della deliberazione adottata dalla Giunta comunale.

PREMESSO che entro la fine dello scorso anno sono stati emessi,- tra solleciti Tari e avvisi di accetamento IMU,- n. 12.348 atti;

che alla data odierna sono pervenute alcune centinaia di istanze di autotutela per l’annullamento e/o rettifica dei menzionati atti;

CONSIDERATO che, ad un primo sommario esame, molte delle suddette istanze di autotutela risultano fondate;

CONSIDERATO, altresì, che il servizio Tributi non è al momento in grado di poter, a breve, definire le citate istanze di autotutela con l’emissione di provvedimenti espressi, data la gran mole di adempimenti a cui deve far fronte nonché al notevole flusso di pubblico dovuto all’invio dei riferiti atti tributari;

VISTO l’art. 2 quater del D.L. 564/1994,- convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994 n. 656 e come modificato dall’art. 27 c.1 della L. 18 febbraio 1999 n. 28,- il quale, per quanto qui interessa, così dispone:

– comma 1-bis: “ Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato”.
– comma 1-ter: “ Le regioni, le provincie e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l’esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernente i tributi di loro competenza”.
– comma 1-quinquies: “ La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest’ultimo, anche l’atto modificato o confermato”.

DATO ATTO che con delibera di Giunta Municipale n. 122 del 31.07.2014 la Dott.ssa Gelsomina Scattino è stata designata quale Funzionario Responsabile IUC ( IMU +TARI +TASI);

RITENUTO, pertanto, di impartire apposita disposizione al suddetto Funzionario Responsabile del tributo affinchè, in via eccezionale, accordi, in autotutela, una sospensione non superiore a 60 giorni dell’efficacia dei citati solleciti Tari anni 2013-2015 e 2016 e avvisi di accertamento IMU anno 2012;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il menzionato D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa,

-di impartire alla Dott.ssa Gelsomina Scattino, Funzionario Responsabile IUC, apposita disposizione affinchè, ai sensi del citato articolo 2 quater commi 1-bis, 1-ter e 1-quinquies del D.L. n. 564/199, accordi, in via eccezionale e in autotutela, una sospensione non superiore ai 60 giorni dell’efficacia dei solleciti Tari anni 2013-2015 e 2016 e degli avvisi di accertamento IMU 2012 , a decorrere dall’emissione del relativo provvedimento.

Indi, con separata ed unanime votazione, la presente delibera è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgvo 267/2000.

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