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Vieste – Dal 1° luglio divieto di lavori edili nel centro storico

Controlli serrati da parte della polizia locale

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Il Comandante Vicario Isp. Sup. Gaetano Dimauro, della polzia locale di Vieste, riferisce che pervengono diverse segnalazioni di rumori in orari non consentiti, soprattutto dal nostro bellissimo Centro Storico. Per debellare questo problema sono stati previsti più controlli al centro storico dalle ore 07.00 di mattina fino alle ore 24.00.

E’ importante ricordare alla popolazione, ribadisce il Comandante che, come stabilito dall’articolo 38 comma 7 del Regolamento di Igiene e Sanità approvato dal Comune di Vieste,

“E’ fatto divieto nel centro storico di lavori dal primo luglio al trentuno agosto”

E si invita al rigoroso rispetto di tale normativa, considerato che il nostro centro storico in questo periodo è particolarmente frequentato da turisti che scelgono la nostra Città per trascorrere le vacanze estive.

Si riportano di seguito alcune importanti norme previste dai nostri regolamenti, sottolineando che il rispetto di tali norme consentirà sicuramente una migliore convivenza:

Articolo 38 del regolamento Igiene e Sanità del Comune di Vieste:

1) In ogni intervento edilizio devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l’igiene e l’incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

6) Deve essere evitato ove possibile, l’uso di macchine, che provocano rumori molesti, le attività rumorose, che, comunque non possono essere svolte prima delle ore sette antimeridiane, devono essere sospese dalle ore tredici e trenta alle ore quindici e trenta nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei centri abitati e nelle zone turistiche.

7) E’ fatto divieto nel centro storico di lavori dal primo luglio al trentuno agosto.

9) E fatto obbligo di tenuta e scarico di materiale edile e di risulta e della pulizia alla chiusura serale del cantiere edile.

Articolo 39 del regolamento Igiene e Sanità del Comune di Vieste:

1) Durante le demolizioni si devono adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polveri.

6) Le aree risultanti alla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine.

Articolo 52 del regolamento Igiene e Sanità del Comune di Vieste:

4) E’ vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Articolo 119 bis del regolamento Igiene e Sanità del Comune di Vieste:

Negli alberghi, villaggi, campeggi e residences è vietato esercitare lavori rumorosi dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 8. Sono altresì vietati intrattenimenti musicali e danzanti e spari di fuochi pirotecnici dopo le ore 24.

Articolo 10 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

Sulle Vie e piazze è proibito di giocare alla palla, alle bocce alla fida, alla trottola e giochi consimili che possano arrecare incomodi o pericoli ai passanti.

Articolo 24 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

E’ vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombre da qualsiasi immondizia.

Articolo 26 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione, in modo da evitare la irregolare caduta dell’acqua piovana, o deterioramenti di materiali che possano anche soltanto lordare il suolo pubblico.

Articolo 27 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

E’ vietato spandere o gettare nelle vie, piazze, cortili, immondizie, materiali putrescibili ecc… o tenervi depositi di essa.

Articolo 35 (secondo periodo), del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

L’innaffiamento dei fiori, in tali casi deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell’acqua sul suolo pubblico.

Articolo 36 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

E’ vietato di stendere il bucato nelle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte dall’esterno delle abitazioni.

E’ pure vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pubblici passaggi e nei giardini pubblici.

Articolo 42 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

Sia nell’interno, come all’esterno delle abitazioni non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

E’ vietato di dare al fumo dei camini, stufe, ecc… appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell’Autorità Comunale.

Articolo 48 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

In caso d’incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi proprie le località circostanti e permettere l’uso dell’acqua dei pozzi, cisterne ecc….

Articolo 49 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

In caso d’incendio tutte le persone idonee devono concorrere all’opera di spegnimento e l’Autorità può requisire gli animali e gli oggetti privati, utili per l’opera stessa. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio, sarà passibile di denuncia ai sensi dell’Articolo 652 del Codice Penale.

Al proprietario degli oggetti spetta di farsi rimborsare, dalla persona danneggiata dall’incendio o dalla società assicurativa, i danni subiti negli oggetti stessi.

Articolo 51 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

E’ vietato di lordare e di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.

L’affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, ecc. deve essere eseguita in conformità delle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni. Al riguardo si richiamano inoltre le disposizioni contenute nell’Articolo 663 del Codice Penale, nell’art. 113 del TULPS e dell’articolo 5 della Legge II Giugno 1922 N. 778.

Articolo 54 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

Nei pubblici viali e giardini è vietato di strappare i fiori, di pestare l’erba e di arrampicarsi sulle piante.

Nei pubblici giardini è vietato di bivaccare, di consumare pasti e di occupare i sedili se non a scopo di riposo.

Articolo 55 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vieste:

E’ proibito di mendicare in luogo pubblico.

Per le questue, raccolti di fondi o di oggetti valgono le disposizioni dell’Art. 156 del T.U.L.P.S.

Si invita altresì al rispetto dell’Ordinanza Balneare 2018 della Regione Puglia, approvata con atto dirigenziale n. 309 del 24 Aprile 2018, soprattutto per quanto concerne le attività che si possono o non si possono fare in spiaggia, le norme riguardanti la conduzione di cani, e l’uso della spiaggia libera.

Il Comando Polizia Locale di Vieste resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Dal Comando Polizia Locale di Vieste

Isp. Pietro Riccardi

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