Ecco il testo dell’ordinanza.
(omissis)
CONSTATATO che sulle strade del territorio comunale di Vieste si registra spesso la presenza di animali vaganti, i quali vengono lasciati liberi ed incustoditi dai legittimi proprietari, creando gravi pericoli alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale.
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni in particolare dei proprietari di fondi agricoli e relative al pascolo vagante di greggi di animali sul territorio comunale, nonché dagli automobilisti che lamentano, in particolar specie, in alcune zone del territorio comunale, il passaggio di gruppi di equidi e/o bovini liberi ed incontrollati.
RITENUTE condivisibili le preoccupazioni manifestate ed opportuno intervenire al fine di prevenire incidenti, evitare danni a persone e cose, scongiurare la diffusione di malattie, garantire il decoro urbano e tutelare il benessere e la salute degli animali;
CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione nel doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a garantire la sicurezza dei cittadini;
CONSIDERATO opportuno provvedere all’emanazione di un atto al fine di regolamentare il pascolo di armenti e greggi sul territorio comunale, nel rispetto delle normative vigenti, a tutela della proprietà privata e pubblica e in particolare degli insediamenti zootecnici presenti sul territorio per evitare la trasmissione di eventuali malattie;
ORDINA
Per le fatte premesse, che di seguito si intendono integralmente riportate, il divieto del pascolo vagante di bovini, bufalini, equini, suini, ovini, caprini su tutto il territorio comunale di Vieste a partire dalla data di emissione della presente ordinanza.
DISPONE
Che gli animali con o senza microchip o auricolare identificativo, trovati a vagare liberamente senza custodia sulla pubblica strada, o che saranno introdotti nelle proprietà private, saranno sottoposti a sequestro amministrativo nel rispetto di quanto dettato dall’articolo 13 della Legge del 24.11.1981 n. 689 Legge di depenalizzazione e custoditi in stalle di sosta o ricoveri opportunamente attrezzati.
Gli animali sottoposti a sequestro verranno custoditi in aree e/o strutture idonee, a cura della ditta
nominata/convenzionata, nel rispetto della vigente normativa in materia.
Trascorsi 5 giorni si provvederà alla confisca, pertanto il Comune ne disporrà liberamente.
SANZIONI
L’inottemperanza alle prescrizioni sarà sanzionata ai sensi dell’articolo 7 Bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali con il sequestro dell’animale, oltre alle ulteriori violazioni previste per legge a seconda del caso e fatte salve eventuali responsabilità di natura penale che se accertate saranno oggetto di Comunicazione Notizia di Reato alla Competente Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Foggia.
Il Comando della Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
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