Tali misure riguardano tutte quelle strutture ricettive non in regola con il pagamento della Tarsu (Tassa rifiuti) relativa agli anni scorsi.
In base all’art. 3 del citato Regolamento, l’Ufficio Suap ha emesso tre provvedimenti di sospensione dell’attività per altrettante strutture ricettive che, di fatto, ora non potranno esercitare la propria attività fino a quando non provvederanno a regolarizzare (anche con rateizzazione) la posizione relativa al mancato pagamento della Tarsu.
Di seguito, l’art. 3 del Regolamento comunale:
“(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell’Ente)
Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria per la Tari non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l’ufficio SUAP notifica all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell’Ente Locale.
Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria anche con la rateizzazione secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulla disciplina delle Entrate adottato dall’ente con delibera di C.C. n. 3 del 05.01.1999, fatte salve successive modifiche;
In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell’applicazione del presente regolamento”.
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