VIESTE – Ordinanza del Sindaco: dal 4 maggio ecco cosa è consentito e cosa è obbligatorio
Come aveva anticipato nel corso del collegamento nel nostro TG Gargano di ieri sera, il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, questa mattina ha firmato una ordinanza, la n. 91, con la quale, alla luce dell’ultimo Dpcm Conte, del 26 aprile scorso, ha disposto che a decorrere dal giorno 4 maggio 2020, lunedì, sarà consentito quanto segue:
Spazi e luoghi pubblici (parchi, piazze, lungomari, litorali, ecc.):
è consentito l’utilizzo dei predetti spazi per lo svolgimento di attività motoria, sportiva e di ogni altra attività, ivi compresa: la permanenza nei predetti luoghi, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale pari ad almeno due (2) metri per l’attività sportiva e di almeno un (1) metro per ogni altra attività. Detto utilizzo deve svolgersi in forma individuale ed isolata, fatta eccezione per minori e per i soggetti che necessitano di accompagnatori (a titolo esemplificativo portatori di handicap, soggetti con ridotte capacità motorie, ecc.), fattispecie da osservare con apposta certificazione medica.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande:
è consentita l’apertura di attività commerciali con somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, pizzerie, alimentari e similari, esclusivamente per la vendita d’asporto e/o domicilio, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un (1) metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
Mercato rionale ortofrutticolo:
è consentita l’apertura del mercato rionale ortofrutticolo di piazzale Palo VI allestito in ossequio alle prescrizioni per l’accesso, nel rispetto rigoroso delle norme e delle distanze anticontagio secondo il piano di safety già elaborato dal Comune. Ai venditori ambulanti provenienti da altri comuni l’esercizio sarà consentito esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.
Sport acquatici:
è consentito lo svolgimento di sport acquatici e di attività hobbistica in forma individuale quale pesca, ivi compresa la pesca subacquea, purché avvenga senza ausilio di bombole.
Utilizzo di DPI (Disposizioni di protezione individuale):
è fatto obbligo agli esercenti delle attività commerciali consentite l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine); è fatto obbligo a chiunque di avere disponibilità di dispositivi di protezione individuale (mascherine) con obbligo di utilizzo delle stesse in ogni luogo e circostanza in cui vi sia vicinanza con altre persone; è fatto obbligo per le attività sospese, per le quali sono consentite unicamente attività di ordinaria e straordinaria manutenzione, comunicare al prefetto inizio e durata delle attività e ditta incaricata.
Con lo stesso provvedimento, il sindaco ha disposto la revoca delle ordinanze n. 53 – 53 -59 – 61 -68 – 72 – 85 e ogni altra ordinanza non esplicitamente richiamata in contrasto la quella emanata oggi.