Spazi e luoghi pubblici (parchi, piazze, lungomari, litorali, ecc.):
è consentito l’utilizzo dei predetti spazi per lo svolgimento di attività motoria, sportiva e di ogni altra attività, ivi compresa: la permanenza nei predetti luoghi, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale pari ad almeno due (2) metri per l’attività sportiva e di almeno un (1) metro per ogni altra attività. Detto utilizzo deve svolgersi in forma individuale ed isolata, fatta eccezione per minori e per i soggetti che necessitano di accompagnatori (a titolo esemplificativo portatori di handicap, soggetti con ridotte capacità motorie, ecc.), fattispecie da osservare con apposta certificazione medica.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande:
è consentita l’apertura di attività commerciali con somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, pizzerie, alimentari e similari, esclusivamente per la vendita d’asporto e/o domicilio, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un (1) metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
Mercato rionale ortofrutticolo:
è consentita l’apertura del mercato rionale ortofrutticolo di piazzale Palo VI allestito in ossequio alle prescrizioni per l’accesso, nel rispetto rigoroso delle norme e delle distanze anticontagio secondo il piano di safety già elaborato dal Comune. Ai venditori ambulanti provenienti da altri comuni l’esercizio sarà consentito esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.
Sport acquatici:
è consentito lo svolgimento di sport acquatici e di attività hobbistica in forma individuale quale pesca, ivi compresa la pesca subacquea, purché avvenga senza ausilio di bombole.
Utilizzo di DPI (Disposizioni di protezione individuale):
è fatto obbligo agli esercenti delle attività commerciali consentite l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine); è fatto obbligo a chiunque di avere disponibilità di dispositivi di protezione individuale (mascherine) con obbligo di utilizzo delle stesse in ogni luogo e circostanza in cui vi sia vicinanza con altre persone; è fatto obbligo per le attività sospese, per le quali sono consentite unicamente attività di ordinaria e straordinaria manutenzione, comunicare al prefetto inizio e durata delle attività e ditta incaricata.
Con lo stesso provvedimento, il sindaco ha disposto la revoca delle ordinanze n. 53 – 53 -59 – 61 -68 – 72 – 85 e ogni altra ordinanza non esplicitamente richiamata in contrasto la quella emanata oggi.
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