Attualità

VIESTE – Da sabato 20 giugno scatta l’isola pedonale

Con propria ordinanza, n. 111 del 16 giugno 2020, il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha disposto l’istituzione dell’area pedonale nell’ambito cittadino, con la conseguente disciplina della circolazione veicolare.

L’area pedonale sarà attiva da sabato, 20 giugno, e fino a martedì, 15 settembre 2020.

Ecco, di seguito, l’estratto dalla citata ordinanza.

“Con decorrenza dal 20.06.2020 e fino al 15/09/2020, dalle ore 20:00 alle ore 01:00, che la circolazione e la sosta veicolare nelle vie in premessa elencate, sono regolate secondo le seguenti modalità:

  1. DELIMITAZIONE DELL’AREA PEDONALE

Le sottoelencate vie, per il periodo indicato, vengono disciplinate a regime di Area Pedonale urbana dalle ore 20:00 alle ore 01:00 :

– Via Veneto (intera percorrenza)

– Viale XXIV Maggio (fino all’incrocio con Via N. Tommaseo),

– Via Madonna della Libera (da Lungomare E. Mattei a C.so L. Fazzini),

– C.so C. Battisti (intera percorrenza),

– C.so Fazzini (intera percorrenza),

– via S. Maria di Merino (da C.so Fazzini fino a incrocio Corso Tripoli);

– Viale Marinai d’Italia (intera percorrenza, con decorrenza dalla entrata in vigore delle due ZTL “Centro Storico e Borgo Ottocentesco”)

1.1 REGOLAMENTAZIONE

  1. In dette strade o tratti di strada la circolazione e la sosta sono ordinariamente interdette a qualsiasi categoria di veicoli, con unica esclusione per quelli in servizio di emergenza;
  2. Accesso e sosta consentiti a veicoli destinati a espletare attività tecniche o di cantiere, previo rilascio di permesso di accesso temporaneo all’area pedonale da parte del Comando della Polizia Municipale. In tal caso, la posa della segnaletica verticale relativa agli obblighi e divieti di cui sopra è a totale onere e cura della ditta esecutrice dei lavori; è altresì onere della ditta esecutrice collocare, in corrispondenza degli accessi all’area pedonale, idonei dispositivi complementari di cui all’art.180 Reg. D.P.R. 495/92, atti ad impedirne la sosta in corrispondenza.

III. Accesso e sosta consentiti a veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all’art.196 DPR 495/199 e, relativamente ai disabili, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all’art.381 DPR 495/1992. La sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio.

  1. I veicoli eventualmente condotti in deroga alle limitazione “nell’area pedonale” devono procedere a velocità estremamente ridotta e commisurata alla condizione di possibile pericolo dovuto alla consistente presenza di pedoni e bambini;

Ordina altresì

  • l’istituzione del senso unico di circolazione su via Magellano (da L.re Vespucci direzione L.re C. Colombo);
  • La sospensione della chiusura del traffico domenicale su C.so L. Fazzini nelle ore diurne.

Dispone che nelle seguenti strade, intersecanti l’Isola Pedonale, dalle ore 20.00 alle ore 01.00, È INTERDETTA la circolazione:

– via Apeneste (da via S.M. di Merino a via Dott. Giuliani);

– via Dott. Giuliani (da via Apeneste a via Principe di Napoli);

– via Principe di Napoli (da via S.M. di Merino a via Dott. Giuliani);

– via Regina Margherita (da via S.M. di Merino a via Dott. Giuliani);

– via Fleming (da viale XXIV Maggio a via Leonardo da Vinci);

– via IV Novembre (intera percorrenza);

– via Milano (intera percorrenza);

– via Napoli (intera percorrenza);

– via S. Eufemia (da via S.M. di Merino a via Dott. Giuliani);

– via S. Maria di Merino (da C.so Fazzini – C.so Tripoli);

– via Trento (intera percorrenza);

– via Trieste (intera percorrenza);

– via Valeri (intera percorrenza).

Il presente provvedimento revoca tutti i precedenti incompatibili con il contenuto del presente dispositivo.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve più gravi responsabilità penali, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, NONCHE’ la rimozione forzata del veicolo.

I veicoli che espongono L’APPOSITO CONTRASSEGNO PER DISABILI SONO AUTORIZZATI AL TRANSITO NELLE STRADE SOPRA MENZIONATE PER RAGGIUNGERE LE PIAZZOLE DI SOSTA A LORO RISERVATE.

( articolo 11 del DPR del 24.07.1996 n.503, concernente “circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili”)”.

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