ART. 2 E’ fatto obbligo per tutti i proprietari, detentori e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico e demaniali, quanto segue:
ART. 5 – CUCCIOLATE I proprietari di cagne non sterilizzate che decidono di incentivare cucciolate hanno l’obbligo di dichiarare le nascite per iscritto entro i 5 giorni di vita, presso la Polizia Municipale, specificando il numero dei cuccioli nati. I cuccioli non dovranno essere tolti alla mamma, né ceduti prima dei 60 giorni di vita e la cessione dovrà avvenire con microchip già installato. Sia per le mancata raccolta deiezioni che per le cucciolate non dichiarate sono previste sanzioni fino a 500 euro ad animale.
Isp. Danilo Forte – Coordinatore Nucleo Operativo Tutela Animale
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