Nel provvedimento, partendo dalla premessa che “le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, hanno l’obbligo di dichiarare i dati relativi alle movimentazioni degli arrivi e partenze dei propri ospiti e contestualmente riversare nelle casse comunali l’imposta di soggiorno riscossa dai propri clienti per conto dell’Ente”, si fa riferimento al Regolamento comuale della Nuova Imposta di Soggoorno”, modificato con la delibera del Consiglio com,unale n. 67 del 28 dicembre 2021. All’art. 6, comma 4, del predetto Regolamento è previsto che “nel caso di omesse o infedeli dichiarazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera b) e d), nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell’imposta, il Comune potrà determinare l’imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l’ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle
attività produttive e/o della Guardia di Finanza, nonché dei dati risultanti dal portale “Alloggiati Web”, così come previsto dall’art. 13 quater comma 2 del D.L. 34/2019. La rideterminazione dell’imposta dovuta dall’azienda in accertamento avverrà tenendo conto della potenzialità ricettiva della struttura e calcolando la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato.”
In virtù di tale assunto, il Comune ha constatato, suo malgrado, che “da un massivo riscontro delle entrate riferite all’imposta di soggiorno nel corso dei vari anni, è emersa una sostanziale incongruenza, per alcune delle strutture ricettive, tra i dati dichiarati all’Ente, ossia il numero delle presenze poste a base del calcolo dell’imposta di soggiorno dovuta, ed il numero totale dei posti letto risultanti da verifiche esperite presso lo Sportello Unico delle Attività produttive”.
In ragione di ciò, l’Amministrazione comunale, con la citata deliberazione, ha ritenuto, nei casi di omessa dichiarazione delle presenze effettive, doversi avvalere dell’Istituto dell’accertamento presuntivo in base al quale il Comune dovrà stimare
l’imposta di soggiorno riscossa e non riversata all’Ente, avvalendosi tra l’altro, di stime delle presenze effettive con un margine di errore, determinato sulla base di analisi di dati e parametri correttivi, il più possibile nullo.
Ai fini degli accertamenti “dovrà essere individuata una società specializzata nel settore di ricerca e analisi dati con lo scopo di individuare criteri che consentano una valutazione pressoché reale delle presenze turistiche sul territorio, intercettate da ciascuna delle strutture ricettive sottoposte a verifica”. Ragion per cui la Giunta comunale ha ritenuto “di fornire direttive al dirigente del Settore Tributi ed Entrate Patrimoniali perché provveda alla predisposizione degli atti necessari per l’affidamento di cui sopra”.
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