Di seguito le nuove disposizioni:
1. Gli scali di alaggio e varo siti nell’ambito portuale di Vieste sono asserviti a tutte le unità da diporto ed alle unità da pesca regolarmente iscritte nei RR.NN.MM.&GG. di Vieste. Le unità da diporto potranno utilizzare l’area per il periodo massimo di 24 ore, mentre le unità di pesca potranno permanere sino ad un periodo massimo di 10 giorni.
Al termine dei periodi succitati le unità dovranno liberare le aree;
2. Per effettuare l’alaggio ed il varo delle unità summenzionate, i proprietari e/o armatori dovranno preliminarmente presentare una S.C.I.A. indirizzata a1 Comune di Vieste — Ufficio Demanio Marittimo ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste indicando i1 periodo di permanenza nel bacino di alaggio. Nella SCIA si dovrà indicate i1periodo e l’ora esatta di inizio e fine occupazione, i dati del proprietario/armatore e della barca, 1e operazioni che si devono compiere, e tutti dati utili per comunicare con il richiedente.
3. L’occupazione dello scalo di alaggio dovrà avvenire per un massimo di cinque unità per volta. Nel caso in cui, a SCIA presentata, il richiedente verifica che lo scalo e occupato già da 5 unità, o più, 1a SCIA e priva di effetti;
4. Nello scalo di alaggio è consentita la presenza delle sole persone autorizzate (soggetti richiedenti).
5. I proprietari/armatori delle unità da pesca sono tenuti a portare sempre con loro e ad esibire, a qualunque richiesta dei militari della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in genere, 1a comunicazione alla sosta nello scalo di alaggio per lavori di manutenzione;
6. La manovra di entrata e di uscita dell’unità da diporto e pesca è eseguita sotto la responsabilità del proprietario e/o armatore che rimane responsabile anche durante la permanenza a secco nello scalo di alaggio e varo;
7. E’ esclusa ogni responsabilità del Comune e dell’Autorità Marittima per danni sofferti alle unità da pesca durante l’entrata, 1a permanenza e l’uscita della stessa dallo, scalo di alaggio;
8. Qualunque danno cagionato ad eventuali opere portuali durante i movimenti e la sosta delle unità) da pesca, sarà carico del proprietario/armatore;
9. In caso di danni accertati anche di natura ambientale (sversamento di sostanze nocive e/o inquinanti) non sari invocabile da parte del richiedente alcuna esclusione di responsabilità rimanendo obbligato lo stesso al pieno e pronto risarcimento di ogni danno causato, nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.
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