Si impone, cioè, un fermo necessario per consentire il recupero degli stock e la ricostituzione della risorsa nel nostro mare territoriale, messa a rischio dal massiccio prelievo effettuato negli ultimi anni. Determina il periodo di blocco dell’attività di pesca ed impone, in particolare, il divieto di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi.
La commercializzazione del riccio di mare non è vietata per gli esemplari provenienti da mari territorialmente non appartenenti alla regione Puglia.
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