rilevato che la società POL. SAMMARCO non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l’Arbitro non dava inizio alla gara;
visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 10 Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
di comminare alla società POL. SAMMARCO:
– la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3- 0 in favore della soc. G.S.D. ATLETICO VIESTE;
– la penalizzazione sportiva di numero 1 punto in classifica;
– l’ammenda di euro 150,00 per prima rinuncia;
– l’ammenda di euro 150,00 quale indennizzo per mancato incasso;
manda al CRP per quanto di sua competenza.
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