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VIESTE – Ordinanza del Sindaco: da martedì 14 aprile riapre il mercatino della frutta e verdura

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Con propria ordinanza, la n. 72 in data odierna, il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha disposto la riapertura del mercatino rionale di frutta e verdura, a partire da martedì 14 aprile 2020.

Nel provvedimento, il sindaco, vista l’ordinanza sindacale n. 64 del 19.03.2020 con la quale si è ritenuto di adottare misure più restrittive per il contenimento del contagio disponendo fra l’altro la chiusura dei mercati rionali di frutta e verdura, rileva, tra l’altro, che le diposizioni di cui alla predetta ordinanza sindacale n.64/2020 non hanno sortito l’effetto sperato, creando di fatto assembramenti nei pressi degli esercizi di vicinato alimentare per la vendita di frutta e verdura non sospesi con provvedimenti del governo centrale né con ordinanze sindacali e che tale situazione ha di fatto creato incrementi ingiustificati di prezzi nella vendita di prodotti ortofrutticoli nei predetti esercizi di vicinato. Per cui, considerato che nonostante il divieto imposto alla vendita ambulante, si creano comunque situazioni di assembramenti sparsi e di difficile controllo in più punti della città; ritenuto di dover porre rimedio alle descritte criticità e di adottare ogni misura necessaria per calmierare i prezzi dei generi alimentari ortofrutticoli, alla luce del difficile momento economico specie nelle fasce di reddito più basse, ordina quanto segue:

a  far data dal 14.04.2020

  1. È consentita l’apertura dei mercati rionali di frutta e verdura dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 7:00 – 13:00;
  2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi con protocolli di sicurezza anti contagio e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento;
  3. È fatto obbligo agli esercenti delle attività di cui al punto 1 disporsi secondo le postazioni individuate nella planimetria che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  4. È fatto obbligo agli esercenti delle attività di cui al punto 1 provvedere alla raccolta, cernita e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili derivanti dall’esercizio dell’attività al termine di ogni giornata negli appositi spazi all’uopo predisposti;
  5. È fatto obbligo agli esercenti delle attività di cui al punto 1 indossare idonei dispositivi di protezione individuale;
  6. È revocata l’ordinanza n.64 del 19.03.2020.

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